Caso plusvalenze, Arrivabene si associa ai ricorsi
Caso plusvalenze: oltre al ricorso del club, presentato ieri, oggi arriva anche quello di Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato della Juventus.

Caso plusvalenze: oltre al ricorso del club, presentato ieri, oggi arriva anche quello di Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato della Juventus.
Arrivabene ha presentato un ricorso contro la Figc e la Procura Federale. Questo il testo:
“Avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la Figc, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata il 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento nei confronti di Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 Cgs Figc, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale Figc avverso la decisione numero 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 e ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, Maurizio Arrivabene, la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito Figc, con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa”.
Queste le richieste di Arrivabene: innanzitutto “di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale" poiché gli atti di indagine "non costituiscono fatti nuovi idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata";
Poi, come scrive: "di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione".
E ancora, di "annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie”.
Arrivabene segnala anche altre violazioni commesse emettendo la sentenza: violazione del principio di materialità, del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo, dei principi del giusto processo, del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio.
Infine, l'ex vicepresidente chiede alla Procura di "disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà di riformare, in suo favore, l’impugnata decisione.
In via istruttoria, chiede che il Collegio di Garanzia voglia acquisire, ai sensi dell’art. 59, comma 7, CGS CONI, il fascicolo relativo al procedimento presso la Corte Federale d’Appello che ha emesso la sentenza oggetto dell’odierno ricorso”.